L’Inail, con la nota prot. n. 1550 del 2 marzo 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative formali, qualora il termine per gli adempimenti scada nella giornata di sabato.
Si tratta, in particolare, delle fattispecie di cui all’art. 12, commi 3 e 4, del DPR 1124/1965 e s.m.i., secondo cui i datori di lavoro sono tenuti a denunciare all’Inail le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.
L’omesso adempimento dei citati obblighi, ovvero il ritardato adempimento degli stessi integra la fattispecie di illeciti amministrativi con l’applicazione della sanzione amministrativa da € 125,00 a € 770,00.
Qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui sopra scada il sabato, l’adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.