Un modello rivisto alla luce delle più recenti norme europee, con interventi mirati su frasi di pericolo, note applicative e indicazioni supplementari

 

Cosa tratta?

L’Azienda Sanitaria Locale dell’Emilia-Romagna ha reso disponibile il Modello di valutazione del rischio chimico (MoVaRisCh) aggiornato al 28 febbraio 2026. Validato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia‑Romagna, Toscana e Lombardia nell'ambito dell'applicazione delle Linee guida relative al Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008, il modello rappresenta un riferimento tecnico interregionale utilizzabile come guida per la valutazione del rischio chimico su tutto il territorio nazionale.

Il modello MoVaRisCh 2026 introduce aggiornamenti nella valutazione del rischio chimico, proseguendo il percorso iniziato nel 2025 con il recepimento del D.Lgs. 135/2024, del Reg. (UE) 2020/878 sulle SDS e del Reg. Delegato (UE) 2023/707 sugli interferenti endocrini.

La novità più rilevante del 2026 è rappresentata dall’avviso europeo C/2025/6670, con il quale viene confermato l’annullamento della classificazione armonizzata del biossido di titanio come sospetto cancerogeno per inalazione (categoria 2). Di conseguenza, risultano abrogate anche le disposizioni correlate contenute nel Regolamento Delegato (UE) 2020/217.

A seguito di questo, le frasi:

EUH 211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie

5,50

EUH 212

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri

5,50

 

non vengono più considerate nel calcolo del punteggio P (pericolosità). Si riduce così il rischio di sovrastime non più giustificabili.

Un’altra modifica è stata fatta nella descrizione delle frasi di rischio di “Miscele non classificabili come pericolose..”, inserendo un criterio più preciso:

  • sostanze sensibilizzanti cutanee di cat. 1A;
  • sostanze sensibilizzante cutanea di cat. 1B.

Inoltre, nell’indicazioni per l’uso del modello è stato inserito un nuovo punto, in cui viene esplicitato:

“10. Si noti come gli score delle seguenti indicazioni di pericolo, EUH029, EUH031, EUH032, EUH066, EUH201, EUH201A, EUH202, EUH203, EUH204, EUH205, EUH206, EUH207, EUH208, si applicano solo nel caso di miscele classificate pericolose.”

Ed infine, nella Tabella 3 “Indicazioni di pericolo appartenenti agli ingredienti della miscela pericolosa che hanno score ≥ di 8” la frase di rischio:

EUH207

Attenzione! Contiene Cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.

8,00

 

è stata rimossa.

 

Questi aggiornamenti non modificano in alcun modo la struttura generale dell’algoritmo, le matrici di esposizione e le soglie di classificazione del rischio.

 

Cosa dice la legge?

  • Decreto Legislativo n.135/2024: modifica del Titolo IX Capi I e II del D.Lgs.81/08;
  • Regolamento (UE) 2020/878: aggiornamento dei requisiti delle SDS;
  • Regolamento Delegato (UE) 2023/707 (interferenti endocrini): sugli interferenti endocrini.

 

Indicazioni operative

  • Rivalutare le sostanze contenenti biossido di titanio: le aziende che utilizzano TiO₂ devono rivalutare i punteggi e aggiornare eventuali DVR.
  • Applicare correttamente la Nota applicativa n.10: alcune indicazioni EUH si applicano solo se la miscela è classificata pericolosa.
  • Verificare l’uso di EUH207: non compare più nella Tabella 3 (score ≥ 8).
  • Formare dirigenti, preposti e RLS sulle modifiche: realizzare micro-formazioni operative (30–60 min).
  • Adeguare le banche dati aziendali dei prodotti chimici: verificare che tutte le SDS siano conformi al Reg. UE 2020/878.