Natura retributiva per le quote alla previdenza complementare
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 02/05/2008 n.11, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che le quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari diverse dal conferimento del TFR maturando, a carico del datore di lavoro, hanno natura di retribuzione differita.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione richiamando la giurisprudenza di legittimità e le pronunce della Corte Costituzionale.
Più precisamente in merito alle sentenze della Corte di Cassazione (974/1997, 5505/1995, 13558/2001 e 783/2006) l'orientamento prevalente è quello di considerare detta contribuzione come retribuzione differita con funzione previdenziale, sganciata da una stretta relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa. A sostegno della natura retributiva sta il fatto che il legislatore ha assegnato ai contratti collettivi la possibilità di determinare la misura minima di versamento, con possibilità per il datore di lavoro di fissare con il contratto individuale o aziendale una percentuale maggiore. Diversamente da quanto avviene con i contributi previdenziali, generalmente previsti in misura percentuale fissa. In questo caso se il datore di lavoro dovesse versare contributi in misura maggiore rispetto a quella prevista per legge, la quota in più viene considerata come indebito e restituita all'azienda.
Quindi in definitiva spiega il Ministero, le quote di contribuzione diverse dal TFR maturando hanno struttura contributiva, ma natura retributiva e anche se non rientrano nell'art. 36 della Costituzione, avendo natura diversa rispetto alla sua inclusione nel minimo retributivo costituzionalmente garantito, realizzano una funzione che è strettamente di carattere previdenziale, rientrando di conseguenza nella tutela prevista dall'art. 38, c.2 della Costituzione.
Al Ministero è anche stato chiesto se l'obbligo di versare queste quote di contribuzione è posto anche in capo al datore di lavoro non iscritto all'Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi del Fondo di previdenza complementare. Il Ministero ha risposto che l'obbligo sussiste anche per questi datori di lavoro solo quando, pur non essendo iscritti, danno concreta applicazione del contratto collettivo istitutivo del Fondo complementare a cui il lavoratore risulti iscritto.
Riproduzione riservata ©