Navi iscritte nel Registro internazionale: indicazioni Inail per l’esonero
A cura della redazione

L’Inail, con la circolare n. 43 dell'8 luglio 2025, ha reso noto che, a seguito delle modifiche introdotte al d.l. n. 457/1997 (L. n. 30/1998), le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte in uno dei registri degli Stati dell’UE o del SEE ovvero battenti bandiera di Stati dell’UE o dello SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimiliate elencate all’articolo 1, comma 1 del citato decreto, come modificato dall’articolo 41 del d.l. n. 142/2022, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale italiano.
Tra le agevolazioni fruibili rientra anche l’esonero dal versamento dei premi assicurativi Inail per i marittimi comunitari, sempre che vi sia la sussistenza dell’obbligo di versamento dei premi assicurativi a carico dell’armatore, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli orientamenti sui trasporti marittimi.
Le imprese in possesso dei requisiti, una volta ottenuta l’autorizzazione all’annotazione nell'elenco delle navi iscritte nei Registri degli Stati UE/SEE ovvero battenti bandiera degli Stati UE/SEE istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per usufruire dell’agevolazione devono:
- presentare regolare denuncia di iscrizione all’Istituto utilizzando gli appositi servizi online;
- pagare alla scadenza comunicata dall’Istituto l’importo del premio di assicurazione (cd ratino), relativo al personale non comunitario assicurato in Italia e non soggetto a sgravio, calcolato sulla base delle informazioni comunicate con la denuncia di iscrizione e relativo al numero delle persone occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione che si presume sarà corrisposta a loro favore fino alla fine dell’anno;
- pagare la rata anticipata di premio per gli anni solari successivi al primo con contestuale regolazione del premio relativo al periodo precedente (autoliquidazione) entro il 16 febbraio dell’anno cui si riferisce la rata;
- comunicare, esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio dell’anno, le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.
Il pagamento dei premi assicurativi deve avvenire tramite modello F24, indicando il codice ditta e nello spazio “numero di riferimento” il numero di 6 cifre comunicato dall’Inail con le richieste di pagamento.
Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Riproduzione riservata ©