Nel contratto a termine non è necessario indicare il nome del lavoratore assente
A cura della redazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza 22/05/2013 n.107, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel DLgs 368/2001 sollevata dal Tribunale di Trani nella parte in cui non prescrive espressamente l’onere di indicare nel contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive il nominativo del lavoratore assente.
I giudici della Consulta infatti ritengono che il legislatore, prescrivendo l’onere di specificare le ragioni sostitutive per poter assumere i lavoratori a tempo determinato, ha imposto una regola di trasparenza che può essere attuata indicando espressamente il nominativo del lavoratore.
Questo criterio è sicuramente il più efficace nelle piccole realtà aziendali, però nelle aziende di maggiori dimensioni, dove il numero dei lavoratori da sostituire assume una certa importanza, diventa un problema.
In questi casi è possibile ricorrere a criteri alternativi, sempre che essi siano rigorosamente adeguati al fine che la norma intende perseguire. Pertanto se la sostituzione riguarda non una singola persona, ma una funzione produttiva specifica, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto attraverso la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine e le scoperture realizzate.
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