Ai fini del riconoscimento del nesso causale tra la malattia e l'evento dannoso che il lavoratore ha subito non è necessario che quest'ultimo sia la causa unica della malattia, dato che è sufficiente che ne sia la concausa o la causa scatenante (Cass. 1/06/2007 n.12875).
Infatti trova applicazione in questi casi il principio dell'equivalenza delle condizioni in base al quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, salvo il temperamento previsto dall'art. 41 cod. pen. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvivenza di un fattore in grado da solo a produrre l'evento tale da fare degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.