Nessun permesso di soggiorno in caso di vendita di merce contraffatta
A cura della redazione

Il Tar del Lazio, con la sentenza 12562/2009, ha deciso che deve essere revocato oppure non può più essere rinnovato il permesso di soggiorno allo straniero che viene condannato per la vendita di merce contraffatta (nello specifico CD) violando le disposizioni normative sul diritto d'autore (L. 633/1941).
Nei confronti del medesimo cittadino extracomunitario viene anche intimata l'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Gli stessi giudici amministrativi hanno anche ricordato che in questo caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di una autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensí un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell'avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.
In merito all'individuazione dei presupposti ha rilievo giuridico il principio generale del tempus regit actum, con la conseguenza che non può la suddetta preclusione ritenersi limitata ai fatti o alle condanne successive all'entrata in vigore della normativa del 2002. Ne consegue che l'Amministrazione, una volta riscontrata la sussistenza del fatto ostativo sopra indicato, considerato dal legislatore come fattore ex se oggettivamente indicativo di pericolosità sociale non è tenuta a svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria in merito all'effettiva pericolosità sociale dell'istante o all'inserimento lavorativo dello stesso, risultando dette circostanze del tutto irrilevanti, atteso il carattere automatico della preclusione in questione e la conseguente natura di atto vincolato del provvedimento di diniego.
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