L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 31/10/2008 n.415E, ha specificato che il particolare regime di detassazione degli straordinari previsto dal DL 63/2008 (convertito in Legge 126/2008) trova applicazione per i soli dipendenti del settore privato, con la conseguenza che l'agevolazione non può essere estesa anche alle somme erogate a tale scopo ai lavoratori degli enti pubblici, tra cui rientrano le comunità montane.
L'esclusione del beneficio fiscale (consistente nell'applicare un'imposta sostitutiva pari al 10% sugli emolumenti di importo non superiore ai 3mila euro lordi riferiti al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008, erogati per lavoro straordinario, supplementare e incrementi di produttività) viene confermata anche se al rapporto di lavoro, in essere con gli addetti alle sistemazioni idrauliche-agrarie e idraulico forestali assunti dalle Comunità montane, è disciplinato da contratti collettivi stipulati per settori privati.
Più precisamente, ricorda l'Agenzia delle entrate, l'esclusione della detassazione trova la sua giustificazione nell'art. 2, c.5 del DL 93/2008 che stabilisce espressamente che soggetti esclusi dalla misura sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001. E le comunità montane rientrano, per l'appunto, tra gli enti pubblici elencati nel decreto.
L'Agenzia delle entrate ha anche sottolineato il fatto che l'istanza avanzata dall'interpellante (Unione Nazionale Alfa) deve essere considerata inammissibile, dato che non è riferita a un caso concreto e personale, e che la risposta fornita non produrrà di conseguenza gli effetti tipici dell'interpello.
Infine in merito alla disparità di trattamento fiscale che secondo interpellante si verrebbe a creare rispetto ai lavoratori con lo stesso contratto nazionale, ma dipendenti da datore di lavoro privato, la risoluzione 415/2008 spiega che essa trova giustificazione nella natura sperimentale e transitoria della disposizione normativa, il cui impatto dovrà essere valutato attentamente in vista di un'eventuale estensione ai lavoratori pubblici, così come previsto dal citato art.2, c.5, DL 93/2008 (I ministri competenti, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni dei datori di lavoro, valuteranno la possibilità di estendere la suddetta normativa ai dipendenti del settore pubblico).