Nessuna esenzione per i buoni pasto previsti dal CCNL e non collegati ad esigenze alimentari dei dipendenti
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 14/01/2020 n. 460, ha deciso che se il buono pasto previsto contrattualmente non viene riconosciuto ai dipendenti per esigenze alimentari, assume natura retributiva e come tale diventa base imponibile.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte una società aveva proposto ricorso contro la pretesa relativa al versamento dei contributi per i buoni pasto corrisposti ai dipendenti in forza di un obbligo derivante dall’accordo collettivo applicato, finalizzati a compensare la riduzione dei 30 minuti di percorrenza funzionale.
Secondo la Corte d’appello la pretesa dell’INPS era legittima perché i buoni pasto, al di là della terminologia utilizzata, non erano dovuti per esigenze alimentari dei lavoratori, con la conseguenza che avevano natura retributiva e quindi concorrevano a formare reddito imponibile ai fini contributivi.
I giudici di legittimità hanno condiviso l’interpretazione della Corte d’appello e quindi hanno dichiarato inammissibile il ricorso.
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