Nessuna esenzione fiscale per le somme versate a casse assistenziali non operanti nei settori previsti dal Ministero della salute
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 08/03/2011 n.3185, rispondendo all’interpello n.14, ha precisato che i contributi versati ad una cassa che eroga prestazioni assistenziali non operante negli specifici settori d’intervento previsti dall’art. 51 del TUIR, non possono beneficiare dell’esenzione fiscale, ma solo di quella contributiva.
Il Ministero del lavoro è arrivato a questa conclusione partendo dal fatto che il legislatore in via generale con il DLgs 314/1997 e successive modificazioni, nel sancire il principio di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali, ha definito la nozione di reddito di lavoro dipendente comune sia ai fini fiscali che previdenziali individuando alcune voci tassative che pur costituendo reddito da rapporto di lavoro dipendente, non rientrano tuttavia nella base imponibile contributiva.
Tra le esclusioni dalla base imponibile contributiva vi rientrano anche i versamenti a casse e fondi previdenziali e assistenziali previsti dall’art. 6, c.4, lett.f) di cui all’art.49 TUIR che devono rimanere distinti da quelli rientranti nell’art.51, c.2, lett. a) del TUIR che invece sono esenti sia dal punto di vista contributivo che fiscale.
In sostanza la differenza tra le due predette disposizioni è che i versamenti dei contributi assistenziali di cui all’art. 51 del TUIR devono avvenire ad enti e casse con esclusivamente fine assistenziale operanti negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute.
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