La Cassazione sezione Lavoro, con la sentenza n. 24246/2007, ha affermato che a seguito di  un illegittimo licenziamento il dirigente non ha diritto alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni successive al recesso, ma soltanto il pagamento di apposite indennità previste dalla contrattazione collettiva.

La cassazione afferma, infatti, che la reintegra nei confronti del dirigente non può essere effettuata in quanto il rapporto instaurato tra il dirigente e il datore di lavoro è un rapporto di fiducia, pertanto la reintegra non si adatta all'esistenza di questo vincolo.