La Corte di Cassazione, con la sentenza 11/02/2011 n.3385, ha deciso che il giornalista non è tenuto a versare i contributi all’INPGI se non risulta iscritto al relativo Albo professionale, nemmeno se l’iscrizione viene retrodatata.
La Suprema Corte giunge a questa conclusione partendo dal fatto che l'art. 45 legge n. 69/63 stabilisce che l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti è il requisito fondamentale per la validità del contratto di lavoro del giornalista. Ne consegue che  se l'attività viene svolta in assenza di iscrizione, poiché resa da soggetto privo di questo requisito, si ha un contratto nullo. Tale nullità sussiste fino all'iscrizione e non può sanata dalla successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa.
In ogni caso secondo l'art. 2126 cod. civ., la nullità non esclude che l'attività svolta conservi, nell'ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale.
Però questi effetti non sorgono per la retrodatata iscrizione, bensì per l'attività svolta, con i suoi naturali caratteri.
Secondo la Corte di Cassazione spetta al giudice di merito valutare autonomamente la natura e la struttura dell’attività svolta, non al fine di disapplicare l'atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali.
Ne consegue che, poiché l'obbligo di iscrizione all'INPGI presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell'iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l'iscrizione all'INPGI non sussiste.
A maggior ragione, l'obbligo di iscrizione a tale Istituto non sussiste nel caso in cui l'attività non abbia caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista.