Il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificati di malattia dei dipendenti con l'indicazione della diagnosi. In assenza di specifiche disposizioni, il lavoratore assente per malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità. Il suddetto principio, valevole anche per il settore privato, è stato ribadito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, in un proprio provvedimento, di cui ha dato notizia la newsletter dell'authority n. 315 del 25 novembre 2008. Nel provvedimento, l'Autorità ha anche sottolineato che, ai fini del riconoscimento dei congedi di malattia, non risulta indispensabile trattare il dato personale relativo alla diagnosi.