Niente restituzione dell’IVA se l’appalto è riqualificato in somministrazione
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di richiedere la restituzione dell’IVA non dovuta, avendo a riguardo l’ipotesi in cui l’imposta sia stata applicata ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici del fisco.
L’ipotesi vagliata dall’Agenzia a titolo di esempio è quella della riqualificazione del rapporto stipulato tra le parti da contratto di appalto di servizi, con esposizione dell’IVA in fattura, a somministrazione di lavoro.La risoluzione riepiloga il quadro giuridico di riferimento e sottolinea che la restituzione dell’IVA è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
A fronte di ciò, tornando alla fattispecie esaminata, chiarisce che se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.
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