L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 7 del 16 gennaio 2026, ha precisato che in caso di assenza totale di giorni lavorati nell'anno 2025, qualora siano erogati solo arretrati contrattuali o competenze accessorie non correlate alla presenza in servizio, non spetta la somma esente riconosciuta dall’art. 1, cc. 4 e 5 della Legge di Bilancio 2025 a coloro che hanno redditi di lavoro dipendente inferiori a 20.000 euro.

Nel caso in esame all’Agenzia delle entrate è stato chiesto come individuare i giorni di lavoro dipendente da considerare per il calcolo del reddito annuale teorico, nel caso in cui il lavoratore, pur risultando in forza in azienda, non percepisce una retribuzione per determinate giornate all’anno a causa di assenza non retribuite (es: aspettative non retribuite, permessi non retribuiti, sospensioni dal lavoro senza corresponsione di alcun emolumento, ecc.).

Più precisamente l’istante ha chiesto delucidazioni sia in caso di assenza parziale di giorni lavorati nell'anno sia in caso di assenza totale di giorni lavorati nell'anno.

L’Agenzia delle entrate, richiamando le indicazioni fornite con la circolare n. 4/E del 2025, ribadisce che il criterio di determinazione dei giorni di lavoro dipendente è quello utilizzato per le detrazioni per lavoro dipendente.

In particolare, in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Quindi, anche per il calcolo della retribuzione teorica annuale (ai fini della corresponsione della somma esente), per i giorni di lavoro dipendente si devono considerare solo quelli per i quali ha percepito effettivamente una retribuzione.

Ne deriva che, in caso di assenza parziale di giorni lavorati nell'anno 2025, per determinare i ''giorni di lavoro dipendente'' non si deve tener conto dei giorni in cui il dipendente non ha percepito una retribuzione.

Mentre, in assenza totale di giorni lavorati nell’anno, in cui sono corrisposte somme che, pur essendo assoggettate a tassazione ordinaria, non si riferiscono al 2025, la somma esente non può essere riconosciuta.