Il lavoratore che deve indossare la divisa aziendale solo per ragioni estetiche non ha diritto allo spogliatoio (Cass. 06/05/2008 n.11071).
La decisione della Suprema Corte trova fondamento nel fatto che l'art. 40 del DPR 303/1956, stabilisce che i locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
Secondo la Corte di Cassazione l'espressione "indumenti di lavoro specifici", contenuta nel citato art. 40, non può che fare riferimento a divise (o abiti) aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore, nonché ad altri indumenti, da indossare quale componente essenziale dell'attività lavorativa in considerazione della specificità o peculiarità della sua natura, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad essa connessi o a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze.
Ne consegue che deve pertanto escludersi dall'ambito di operatività della suddetta norma, qualsiasi riferimento a divise od a forme di abbigliamento, funzionalizzate ad altre e diverse esigenze.