La conferma in servizio dell'apprendista non viola il diritto di precedenza del lavoratore a termine
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 2 dell’8 agosto 2017, ha precisato che non costituisce violazione del diritto di precedenza, riconosciuto dall’art. 24 del D.lgs. 81/2015 ai lavoratori con contratto a termine, l’eventuale prosecuzione naturale del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo.
Infatti in quest’ultimo caso non si tratta di una nuova assunzione, ma della naturale prosecuzione di un rapporto di lavoro che ha avuto origine con l’instaurazione del contratto di apprendistato.
Al Ministero del lavoro è stato anche chiesto se viola il suddetto diritto di precedenza anche l’eventuale nuova assunzione con contratto di apprendistato di un altro lavoratore (diverso da quello in forza con contratto a termine).
Sul punto la nota ministeriale chiarisce che il dipendente a tempo determinato non può ritenere violato il proprio diritto di precedenza se risulta già in possesso della qualifica per la mansione che forma oggetto del contratto di apprendistato che si intende instaurare con un soggetto diverso.
In altri termini, il datore di lavoro può assumere un nuovo dipendente con contratto di apprendistato, senza violare il diritto di precedenza del lavoratore a termine che aveva in forza, purché quest’ultimo risulti già formato per la qualifica finale che verrà assegnata all’apprendista.
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