Non è automatica l'indennità di mobilità dopo la CIGS
A cura della redazione
L'indennità di mobilità può essere erogato ai lavoratori in precedenza in cassa integrazione guadagni soltanto se vi è un espressa previsione legislativa che estende l'indennità ai soggetti interessati che ne fanno richiesta (Cass. 10/12/2004 n.23078).
La Suprema Corte ritorna su un argomento già in precedenza dibattuto con due sentenze la 450/2003 e la 12507/2003 con le quali aveva dapprima previsto che la possibilità di usufruire della mobilità dopo la cigs era possibile solo per espressa disposizione di legge, invece con la seconda pronuncia decide che l'erogazione poteva avvenire indipendentemente dal fatto che il legislatore avesse o meno stabilito l'estensione dell'indennità.
Ora con la sentenza 23078/2004 la Corte di Cassazione ha deciso di adottare un solo orientamento secondo il quale la previsione legislativa dell'intervento di integrazione salariale per una certa categoria di lavoratori non comporta la successiva spettanza dell'indennità di mobilità automaticamente ossia in difetto di un espressa estensione.