Non è necessaria la preventiva comunicazione per i lavoratori italiani all'estero
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 47 del 5 giugno 2009, ha chiarito che, per l'assunzione di lavoratori italiani da parte di aziende straniere, non è necessaria la preventiva comunicazione obbligatoria ai Centri per l'impiego.
Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 510/1996, convert. da L. n. 608/1996, la comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione deve essere rivolta al Centro per l'impiego nel cui ambito di competenza territoriale si svolga il rapporto di lavoro. Nella fattispecie, costituendosi il rapporto sul territorio di uno Stato estero - e quindi certamente fuori dall'ambito di competenza dei Servizi per l'impiego - non è previsto alcun obbligo di comunicazione nei confronti di questi ultimi. La conoscibilità da parte delle P.A. della costituzione del rapporto di lavoro è assicurata, in questi casi, dal perfezionamento della procedura di assunzione presso la Direzione regionale di iscrizione del lavoratore interessato, così come previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 317/1987.
Riproduzione riservata ©