Non sempre il datore di lavoro è responsabile del danno subito dal dipendente
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/03/2009 n.6454, ha deciso che quando l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli.
Infatti, precisano i giudici di legittimità, anche se l'art. 2087 c.c. introduce un dovere in capo al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza (se ha causato un danno) può essere fatta valere con un'azione risarcitoria, tuttavia perché il datore di lavoro possa essere considerato responsabile è necessario che siano ravvisabili nella sua condotta profili di colpa.
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