La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1743 del 24 gennaio 2017, ha negato la sussistenza del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore che, ricevuta comunicazione preventiva da parte del datore, sia stato collocato a riposo in forza della clausola automatica di risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 65° anno di età.

Nella fattispecie in esame, il datore aveva comunicato con un anno circa di anticipo, al dipendente, la volontà di recedere dal rapporto al momento del compimento, da parte del lavoratore medesimo, dell’età utile ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico di anzianità. Secondo la Corte, tale comunicazione non doveva considerarsi espressione di un licenziamento e non era da ritenersi sussistente il diritto del lavoratore alla indennità sostitutiva del preavviso.