A decorrere dal 2010 scattano una serie di novità già previste da precedenti disposizioni  normative e/o amministrative che interessano adempimenti previdenziali, fiscali o legati legati all'applicazione della contrattazione collettiva.
In particolare si segnalano le seguenti:
- a decorrere dal 1' gennaio 2010 la contribuzione previdenziale dovuta alla gestione separata INPS dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e non pensionati passa dal 25% al 26% (art. 1, c. 79, L. 247/2007) al quale occorrerà poi aggiungere lo 0,72% dovuto per le prestazioni assistenziali (Malattia, maternità e ANF).
- con decorrenza gennaio 2010 (competenza), prima scadenza 28.2.2010, tutti i datori di lavoro, tenuti fino a dicembre alla predisposizione del Mod. DM 10, sono obbligati a trasmettere all'INPS, telematicamente,  la nuova denuncia mensile denominata UniEMens individuale, nella quale sono confluiti i dati contributivi (ex DM 10) e i dati retributivi (ex Emens).
- con il 2010 (D. Lgs. 146/1997), prosegue l'adeguamento contributivo IVS  (quota a carico del datore di lavoro) per gli operai agricoli di 0,20 punti percentuali (dal 1'.1.2010)  ovvero di 0,60 punti percentuali per le imprese di tipo industriale (dal 1'/7/2010).
- aumenta dal 13,13% al 13,45%, per i dirigenti del settore terziario, l'aliquota contributiva. a carico del datore di lavoro, dovuta al fondo di previdenza integrativo M. Negri (Accordo del 15.11.2007).
- il rinnovo del CCNL per i dirigenti industriali (accordo del 25.11.2009) ha provveduto a rivedere la contribuzione da versare al FASI per il triennio 2010-2012 (i nuovi valori dovranno essere recepiti dal consiglio di amministrazione del FASI). I valori modificati, valevoli per il 2010, sono i seguenti: Carico impresa: per dirigente in servizio ? 1.576,00/annuale (? 394/trimestrale); per solidarietà ? 1.064,00/annuale (? 266/trimestrale); Carico dirigente: ? 800/annuale (? 200/trimestrale).
Nessun adeguamento per le altre causali contributive fatta eccezione per i dirigenti pensionati.
- dal 2010, per mantenere la deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi in oggetto,  entro il limite di ? 3.615,20, i fondi dovranno iscriversi nell'apposita anagrafe tenuta presso il Ministero della salute e dovranno operare negli ambiti definiti dal D.M. 31.3.2008.
- a decorrere dal 2010 (art. c. 787, L. 296/2006), anche per i soci di cooperative sociali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi si dovrà fare riferimento alla retribuzione contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 1, c.1, della L. 389/1989.
- a decorrere dal 1'.1.2010, i massimali assoggettabili a contribuzione ENASARCO (13,50%, di cui 6,75% agente) devono essere rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie  di operai e impiegati, con arrotondamento all'euro superiore (C.D.A. 30.10.2003, DM 23.12.2003).
- a decorrere dal 1'.1.2010, la riduzione della contribuzione minore dovuta all'INPS, nella stessa misura percentuale dell'ammontare dei TFR che l'azienda è tenuta a versare ai fondi di previdenza complementare e al fondo tesoreria INPS, passa dallo 0,21% allo 0,23% (D.L. 203/2005, L. 248/2005, e successive modificazioni).