Novità in materia di acque destinate al consumo umano
A cura della redazione

Pubblicato il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.”
Cosa tratta?
Il provvedimento introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/2023, il quale ha recepito la direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, con l’obiettivo di rafforzare la protezione della risorsa idrica e della salute pubblica.
Il decreto è composto da 25 articoli e 9 allegati, e mira a:
- migliorare la sicurezza e la qualità dell'acqua potabile;
- rafforzare i controlli sui materiali e le sostanze che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano;
- adeguare la normativa italiana alle più recenti decisioni di esecuzione e regolamenti europei in materia.
Le novità più rilevanti riguardano: l’aggiornamento dei parametri di qualità, l’introduzione di nuovi obblighi per i materiali a contatto con l’acqua potabile, il rafforzamento delle misure di autocontrollo e gestione del rischio.
Quando entra in vigore?
Il decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2025.
Indicazioni operative
Le prime disposizioni riguardano i materiali destinati a entrare in contatto con l’acqua potabile, a partire dal 31 dicembre 2026, l’intero comparto industriale sarà tenuto ad adeguarsi a standard europei più rigorosi, in particolare per la produzione di componenti e impianti impiegati nelle fasi di prelievo, trattamento, stoccaggio, adduzione o distribuzione dell’acqua.
In base a quanto stabilito dalla Decisione di esecuzione UE 2024/367, potranno essere utilizzate esclusivamente sostanze e materiali inclusi negli elenchi positivi europei, appositamente predisposti per garantire la sicurezza e la qualità dell’acqua destinata al consumo umano.
Nel periodo transitorio, fino alla piena applicazione delle nuove regole, continueranno ad avere validità le disposizioni nazionali attualmente in vigore, in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174, a condizione che siano rispettati i parametri tecnici e sanitari previsti.
Anche i ReMaF, i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, dovranno essere compatibili con le caratteristiche dell’acqua con cui vengono posti a contatto.
In particolare, a partire dal 12 gennaio 2036, i ReMaF dovranno essere autorizzati dal CeNSiA, previa verifica della conformità svolta da un organismo di certificazione accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008. L’organismo dovrà eseguire la valutazione di conformità dei ReMaF, assicurando l'ispezione periodica degli impianti produttivi, procedendo al prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi.
Un'altra stretta si avrà per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), il decreto introduce il parametro “Somma di 4 Pfas” (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) e, per la prima volta, regolamenta il Tfa (acido trifluoroacetico). I nuovi limiti, molto più stringenti del passato (per i Pfas si passa dall’attuale valore limite di 0,50 µg/l a 0,10 µg/l), entreranno in vigore dal 12 gennaio 2026, dando il tempo ai gestori di adeguare i sistemi di monitoraggio e trattamento.
In parallelo, viene rafforzata l’attenzione ai controlli attraverso l’aggiornamento dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) e l’uso operativo della piattaforma AnTeA.
Un’altra delle principali novità operative è rappresentata dalla redazione obbligatoria di un piano di autocontrollo della qualità dell’acqua per gli edifici definiti “prioritari”, come scuole, ospedali, strutture sanitarie e ricettive, secondo quanto previsto dall’Allegato VIII del decreto. Il piano dovrà garantire il monitoraggio regolare della qualità dell’acqua e l’individuazione preventiva di eventuali rischi di contaminazione.
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