L'INAIL, con la circolare 23/07/2004 n.44, ha reso noto che sono state modificate le competenze per la concessione della rateazione del pagamento dei premi assicurativi così come previsto dalla legge 138/2002. In particolare rimane confermata la competenza del dirigente di sede la decisione di concedere l'autorizzazione della rateazione per gli importi fino a 258 mila euro e per un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità. Spetta invece al dirigente regionale la competenza a decidere sulle istazne di rateazione di importo superiore a 258mila euro ovvero per un numero superiore a 12 rate. In quest'ultimo caso il direttore regionale deve tenere in considerazione che per le somme non iscritte a ruolo si potranno concedere fino a 24 rate senza autorizzazione ministeriale. Mentre per le rateizzazioni fino a 24 o 60 rate (nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali) è necessaria l'autorizzione del Ministero. Invece le somme già iscritte a ruolo possono essere rateizzate fino a 60 mensilità con provvedimento motivato e sena autorizzaizone ministeriale. Spetta anche al Dirigente decidere in merito ale richieste di riesame inoltrate dai datori di lavoro contro i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale. Per poter ottenere la rateazione l'istanza deve essere motivata e deve riguardare un debito non inferiore a 1.000 euro. Per le rateizzaizoni superiori a 24 rate o per debiti superiori a 26.000 auro il datore di lavoro deve prestare idonea garanzia. Infine in sede di presentazione dell'istanza il datore di lavoor non è più tenuto a versare il 20% del debito rateizzato ma l'importo di una rata.