Novità sul riscatto della laurea ai fini previdenziali dal 2008
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 09/01/2008 n.654, fa seguito alla Legge 247/2007 che ha introdotto novità sia in materia di recupero degli anni di studio ai fini previdenziali sia in merito alla totalizzazione dei periodi contributivi.
Più precisamente gli oneri di riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione sia il sistema retributivo che quello contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi. Questo vale solo per le domande presentate dal 1° gennaio 2008.
Invece in merito alla facoltà di riscatto degli studi universitari che viene riconosciuta anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (e che non hanno iniziato l'attività lavorativa), l'INPS precisa che il contributo deve essere versato in un'apposita evidenza contabile separata e rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato sarà poi trasferito, previa richiesta dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale è iscritto il lavoratore. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato e altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19%.
In assenza di retribuzione o di reddito di riferimento, l'onere di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli iscritti alla gestione commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti.
In merito alla totalizzazione dei periodi contributivi, viene previsto dal 1° gennaio 2008, che possono essere totalizzati i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali di durata non inferiore a 3 anni.
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