Nullo il patto di non concorrenza che vieta in assoluto la possibilità di impiegare la capacità professionale
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 12/11/2014 n.24159, ha deciso per la nullità del patto di non concorrenza per contrasto con i principi costituzionali (artt. 4 e 35 Cost.) nel caso in cui lo stesso sia diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale in un settore economico di riferimento.
I giudici di legittimità hanno così deciso in merito ad una causa avviata da una società nei confronti di un ex socio che aveva disatteso le indicazioni contenute nel patto di non concorrenza e aveva, dopo aver ceduto le proprie quote ed essere uscito dalla società, compiuto atti di concorrenza sleale, offrendo con sconti superiori a quelli praticati dalla società gli stessi articoli.
Secondo la Suprema Corte poiché la domanda di concorrenza sleale si basa sulla violazione del patto di non concorrenza intercorso tra le parti, la validità di tale atto costituisce presupposto indispensabile per l’accertamento della fondatezza della domanda per cui la nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice.
In merito al carattere preclusivo assoluto di ogni attività da parte del patto di non concorrenza, riferendosi a numerosi e distinti settori di attività da cui il lavoratore doveva astenersi, hanno comportato una menomazione della libertà d’iniziativa economica in violazione dell’art. 41 L.F..
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