Nuova brochure informativa dedicata al TFR e alla previdenza complementare
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, sul proprio sito http://www.lavoro.gov.it/ e sul sito http://www.tfr.gov.it/ ha reso disponibile una nuova brochure informativa dedicata al TFR e alla previdenza complementare, fornendo, una nuova mappa dei percorsi decisionali attualmente possibili per i dipendenti del settore privato.
Il predetto documento evidenzia cosa devono fare i dipendenti che si rioccupano cambiando datore di lavoro (in funzione delle precedenti scelte o mancate scelte) e che cosa possono ancora fare i dipendenti occupati da più di sei mesi.
Le azioni del lavoratore, determinano anche una serie di adempimenti conseguenti per i datori di lavoro (adattare la propria procedura relativa alla preventiva documentazione da richiedere ai lavoratori da assumere; eseguire i versamenti ai fondi pensione; eseguire, aziende con almeno 50 addetti, i versamenti al fondo tesoreria INPS; intervenire nella denuncia mensile EMENS; ecc.).
Il lavoratore che instaura un nuovo rapporto di lavoro, avendo già destinato il TFR (integralmente o in parte) a un fondo pensione in un precedente rapporto, è tenuto ad osservare i seguenti adempimenti descritti nelle seguenti tabelle:
Azione del lavoratore |
Destinazione totale del TFR al fondo pensione - Profilo 1 - |
Destinazione parziale del TFR al fondo pensione - Profilo 2 |
Non ha riscattato la propria posizione previdenziale accesa presso il fondo pensione: |
Il lavoratore è tenuto, entro 6 mesi dall'assunzione, a dichiarare per iscritto, senza utilizzare alcun modulo ministeriale, a quale fondo continuare a versare il TFR che matura dalla data di assunzione (Fondo negoziale, aperto o PIP). La mancata comunicazione entro il citato termine di 6 mesi determina l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare il TFR, maturato dall'assunzione, al fondo pensione negoziale (in mancanza al FONDINPS); |
Il lavoratore è tenuto, entro 6 mesi dall'assunzione, a dichiarare per iscritto, senza utilizzare alcun modulo ministeriale, a quale fondo versare il TFR che matura dalla data di assunzione (Fondo negoziale, aperto o PIP), integralmente o parzialmente nella misura fissata dalla contrattazione collettiva applicata (potrebbe essere anche un valore diverso da quello del precedente rapporto). La mancata comunicazione entro il citato termine di 6 mesi determina l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l'intero TFR, maturato dall'assunzione, al fondo pensione negoziale (in mancanza al FONDINPS). Il lavoratore che versa al fondo pensione solo una parte del TFR può incrementare detta quota (fino al 100%) in qualsiasi momento. |
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Azione del lavoratore |
Iscritto alla previdenza obbligatoria dal 29-4-1993 (Profilo 3): |
Iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29-4-1993 (profili 4 e 5) |
Ha riscattato la propria posizione previdenziale accesa presso il fondo pensione |
Il lavoratore ha diritto di operare di nuovo la scelta, entro 6 mesi dall'assunzione, utilizzando il mod. TFR2 (sezione 1). Potrà quindi decidere di tenere il TFR in azienda (le aziende con almeno 50 addetti - media 2006 o media dell'anno di inizio attività - saranno però tenute a versarlo al fondo tesoreria INPS) ovvero di destinarlo (dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del TFR2), integralmente, a un fondo pensione (negoziale, aperto o PIP). In caso di silenzio assenso (mancata scelta nel citato periodo di 6 mesi) il TFR maturando dal 7° mese dall'assunzione verrà destinato, dal datore di lavoro, integralmente, al fondo negoziale (in mancanza al FONDINPS). Il TFR maturato nei primi 6 mesi dall'assunzione rimarrà in azienda ovvero, se l'azienda ha almeno 50 addetti, verrà versato al fondo tesoreria INPS; |
Il lavoratore ha diritto di operare di nuovo la scelta, entro 6 mesi dall'assunzione, utilizzando il mod. TFR2 (sezione 2 o 3). Potrà quindi decidere di tenere il TFR in azienda (le aziende con almeno 50 addetti - media 2006 o media dell'anno di inizio attività - saranno però tenute a versarlo al fondo tesoreria INPS) ovvero destinarlo integralmente o nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva ovvero in mancanza nella misura minima del 50% (la decorrenza è fissata dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del TFR2) a un fondo pensione (negoziale, aperto o PIP). In caso di silenzio assenso (mancata scelta entro i citati 6 mesi) il TFR maturando dal 7° mese dall'assunzione verrà destinato integralmente al fondo negoziale (in mancanza al FONDINPS). Il TFR non destinato al fondo pensione rimarrà in azienda ovvero, se l'azienda ha almeno 50 addetti, verrà versato al fondo tesoreria INPS. |
Se il lavoratore è occupato da oltre 6 mesi (tempo a suo disposizione per operare la scelta sulla destinazione del TFR) può, in funzione delle scelte operate, prendere ancora le seguenti decisioni:
Scelte del lavoratore |
Azioni del lavoratore |
Ha precedentemente scelto di conferire totalmente il TFR a un fondo pensione (in modo esplicito o tacito) (profilo 6): |
Il lavoratore dopo due anni ha la possibilità di trasferire la posizione a un altro fondo pensione. Se il TFR è versato (modalità tacita) al FONDINPS, la posizione può essere trasferita decorso un anno (ferma restando la possibilità per il lavoratore di aderire a un altro fondo pensione anche prima del citato termine di un anno - precisazione COVIP); |
Ha precedentemente scelto di destinare parzialmente il TFR al fondo pensione (soggetto iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29-4-1993) (profilo 7) |
Il lavoratore può, in qualsiasi momento, incrementare la percentuale di TFR da destinare al fondo e può, decorsi due anni, trasferire la posizione maturata a un altro fondo pensione |
Ha precedentemente scelto di tenere il TFR integralmente presso il datore di lavoro. Iscritto alla previdenza obbligatoria dal 29-4-1993 (profilo 8): |
Il lavoratore può decidere in qualunque momento di destinare il TFR maturando a un fondo pensione (negoziale, aperto o PIP), comunicando la scelta, per iscritto, al proprio datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ministeriale. Se il lavorare è iscritto a un fondo pensione negoziale con i soli contributi (lavoratori vecchi iscritti), la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare dovrà ricadere sul medesimo fondo pensione. Può invece scegliere un fondo diverso qualora il fondo collettivo cui è iscritto non è adeguato per la ricezione del TFR oppure il fondo di iscrizione è in squilibrio finanziario (attestato con decreto ministeriale) e gli accordi collettivi hanno evidenziato la libertà di scelta (v. M. Negri); |
Iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29-4-1993 in presenza di contrattazione collettiva che prevede una percentuale minima di TFR da destinare al fondo pensione (profilo 9) |
Il lavoratore può decidere in qualunque momento di destinare il TFR maturando, integralmente o nella misura minima prevista dalla contrattazione collettiva, a un fondo pensione, (negoziale, aperto o PIP), comunicando la scelta, per iscritto, al proprio datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ministeriale. Per i vecchi iscritti, per i fondi non abilitati al TFR e per i fondi con squilibri finanziari vale quanto detto al precedente punto 1. |
Iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29-4- |
Il lavoratore può decidere in qualunque momento di destinare il TFR maturando, integralmente o nella misura minima del 50%, a un fondo pensione (negoziale, aperto o PIP), comunicando la scelta, per iscritto, al proprio datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ministeriale. Per i vecchi iscritti, per i fondi non abilitati al TFR e per i fondi con squilibri finanziari vale quanto detto al precedente punto 1. |
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