L’Inail, con la circolare n. 19 pubblicata l’8 maggio 2026, ha illustrato le modalità operative relative alla nuova disciplina in materia di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori non ancora iscritti a ruolo.

La novità trae origine dall’articolo 23, comma 1, della legge n. 203/2024, che ha modificato l’art. 2 del decreto-legge n. 338/1989, introducendo il nuovo comma 11-bis. La disposizione attribuisce a Inps e Inail la facoltà di concedere piani di pagamento dilazionati per debiti contributivi, premi e accessori di legge non affidati alla riscossione coattiva, fino a un massimo di 60 rate mensili. Lo stesso articolo 23, al comma 2, stabilisce inoltre che dal 1° gennaio 2025 non trova più applicazione, nei confronti di Inps e Inail, il comma 17 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, dunque si considera superato il precedente limite di 24 rate.

Successivamente, il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 ha individuato due differenti ipotesi di rateazione, sul presupposto che il datore di lavoro versi in una temporanea e oggettiva difficoltà economico-finanziaria. Nel dettaglio:

  • per debiti di importo non superiore a 500.000 euro può essere autorizzato un piano di pagamento fino a 36 rate mensili;
  • per debiti eccedenti 500.000 euro è invece ammessa una dilazione fino a 60 rate mensili.

A seguito di tali interventi normativi, l’Inail ha aggiornato la propria disciplina interna con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2 del 15 gennaio 2026, successivamente integrata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026, adeguando così le regole relative alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo.

La circolare chiarisce quali siano i debiti che possono essere oggetto di dilazione, individua le competenze relative alla concessione, alla revoca e all’annullamento delle rateazioni e specifica le modalità di presentazione delle domande. Vengono inoltre disciplinate le condizioni necessarie per l’accoglimento dell’istanza e per la predisposizione del piano di ammortamento, oltre ai casi che comportano il rigetto, l’annullamento o la revoca del beneficio.

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina risultano superate e quindi abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall’Istituto sul tema.

Le nuove regole trovano applicazione a partire dall’8 maggio 2026 e riguardano sia le istanze presentate da questa data in avanti, sia le domande trasmesse nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2025 e la pubblicazione della circolare che, dietro specifica richiesta da parte del debitore, possono essere rideterminate nel numero di rate.