Nuova modifica all’allegato XVII REACH: restrizione sul 2,4‑dinitrotoluene
A cura della redazione
La Commissione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/859, che modifica l'allegato XVII del REACH introducendo limiti più stringenti per il 2,4-dinitrotoluene
Cosa tratta?
Il 21 aprile 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/859 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli.
Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E., ossia l’11 maggio.
A decorrere dall’11 maggio 2027 sarà vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza negli articoli destinati ad utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, del 2,4-dinitrotoluene (CAS 121-14-2). Gli articoli già immessi sul mercato prima dell'11 maggio 2027 potranno continuare a essere utilizzati senza obbligo di ritiro.
La restrizione, che prevede deroghe temporanee specifiche per alcune applicazioni nel settore automotive, mira a ridurre l’esposizione a una sostanza cancerogena (classificata come cancerogena di categoria 1B) senza soglia, per la quale non è possibile definire un DNEL, e che può essere presente in articoli importati nel mercato UE, come componenti plastici, materiali refrattari e sistemi di sicurezza automotive (airbag e pretensionatori).
Il regolamento impatta in modo particolare gli importatori, poiché attualmente non risultano produzioni UE di articoli contenenti 2,4-dinitrotoluene.
Cosa dice la legge?
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH):
o articolo 67 e 68: stabiliscono che una sostanza inclusa nell’allegato XVII non può essere immessa sul mercato né utilizzata se non alle condizioni previste dalla restrizione;
o allegato XVII: elenca le sostanze soggette a restrizioni.
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): classificazione armonizzata del 2,4‑dinitrotoluene come cancerogeno di categoria 1B.
Indicazioni operative
- Analisi del perimetro di applicazione: identificare gli articoli immessi sul mercato UE (propri o importati) potenzialmente interessati dalla restrizione e verificare se gli articoli sono destinati a utilizzatori professionali o al pubblico, condizione rilevante ai fini della restrizione.
- Mappatura della catena di fornitura: mappare i fornitori extra UE lungo l’intera catena di approvvigionamento degli articoli interessati e individuare i punti critici in cui il 2,4‑dinitrotoluene potrebbe essere.
- Richiesta di informazioni e tracciabilità: inviare richieste formali di informazione ai fornitori (es. questionari REACH mirati) e verificare la coerenza delle informazioni ricevute con SDS, schede tecniche e altre dichiarazioni di conformità.
- Valutazione della conformità normativa: confrontare le concentrazioni dichiarate con il limite dello 0,1 % p/p previsto dall’allegato XVII e valutare l’eventuale applicabilità di deroghe temporanee, in particolare per componenti automotive.
- Pianificazione della sostituzione: avviare, dove necessario, un piano di sostituzione del 2,4‑dinitrotoluene, e valutare alternative tecnicamente valide e sostenibili.
- Gestione delle scadenze e del regime transitorio: assicurare che tutti i nuovi articoli immessi sul mercato a partire dall’11 maggio 2027 siano conformi.
- Formazione e consapevolezza interna: informare e formare le funzioni coinvolte (acquisti, qualità, progettazione, commerciale) sui nuovi obblighi e garantire un canale di comunicazione interno per la gestione dei casi critici e delle non conformità.
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