Proseguendo nel solco tracciato dalle precedenti manovre, il DDL Bilancio 2026 prevede l’introduzione di una nuova stretta sulle compensazioni, con lo scopo di arginare quelle riferite a crediti inesistenti e di escludere il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione.

L’articolo 26 del DDL, a tal fine, modificando l’attuale comma 1 dell’articolo 4-bis del d.l. n. 39/2024 (L. n. 67/2024), estende l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti fiscali con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL. Ad oggi il divieto riguarda solo le banche e gli altri intermediari finanziari e i cd. bonus edilizi.

L’estensione del divieto di compensazione decorrerà dal 1° luglio 2026.Un’ulteriore misura interviene invece sulla soglia prevista dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006: l’importo che fa scattare il divieto di compensazione viene ridotto da 100.000 a 50.000 euro. In pratica, chi ha debiti affidati alla riscossione o accertamenti esecutivi scaduti superiori a tale soglia non potrà più utilizzare crediti fiscali in compensazione, salvo le eccezioni già previste nell’attuale formulazione della norma.