L’INPS, con la circolare n. 15 del 16 dicembre 2025, ha ricordato che il DL n. 19/2024 (L. n. 56/2024) ha modificato l’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ampliando le condizioni per accedere ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Oltre alla regolarità contributiva e al rispetto delle leggi e dei contratti collettivi, è ora richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto ministeriale. È stato inoltre introdotto il comma 1175-bis, che tutela il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi e stabilisce limiti al recupero delle somme in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

L’INPS chiarisce che tali requisiti mirano a premiare le imprese virtuose e a contrastare il lavoro irregolare, garantendo una concorrenza leale. Gli organi di vigilanza verificano il rispetto delle condizioni e gestiscono le modalità di recupero delle somme indebitamente fruite.

Viene precisato il significato di benefici contributivi. Per tali si intendono gli sgravi o le agevolazioni che rappresentano un’eccezione rispetto al regime contributivo ordinario. Sono invece esclusi da questa nozione i regimi di sotto-contribuzione strutturale, che costituiscono la regola per interi settori, territori o tipologie contrattuali (come agricoltura, navigazione marittima, apprendistato), salvo che si tratti di agevolazioni aggiuntive e non generalizzate come precisato dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008.

Prendendo in considerazione l’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 e l’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993 è stato precisato che in agricoltura, la fruizione dei benefici contributivi è subordinata all’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le precedenti indicazioni amministrative contenute nella circolare n. 119/1997 sono quindi aggiornate o in parte superate, mantenendo però esclusi dall’applicazione del comma 1175 i regimi di sotto-contribuzione espressamente qualificati come tali.

Infine, per benefici normativi si intendono le agevolazioni di natura patrimoniale diverse da quelle previdenziali, ma comunque connesse al lavoro e alla legislazione sociale, come incentivi fiscali, contributi o sovvenzioni statali o regionali legati alla creazione e gestione dei rapporti di lavoro (ad esempio cuneo fiscale o crediti d’imposta per nuove assunzioni).

L’INPS ribadisce che resta centrale il possesso del DURC: un esito negativo comporta il recupero dei benefici per tutti i lavoratori e per tutti i periodi di irregolarità.

Tuttavia, in caso di violazioni diverse dal DURC, il recupero dei benefici è limitato ai soli lavoratori interessati dalla violazione e al relativo periodo (come precisato dalla circolare INL n. 3/2017).

La verifica dell’assenza delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, incluse quelle su tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza, avviene tramite il Portale Nazionale del Sommerso, facendo riferimento alle fattispecie già individuate dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015.

Tuttavia, fino al completamento dell’interoperabilità tra i sistemi e alla definizione della relativa procedura, continua ad applicarsi il regime transitorio: il datore di lavoro deve autocertificare all’Ispettorato territoriale del lavoro di non aver commesso le violazioni che, secondo il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, impediscono il rilascio del DURC per i periodi indicati nell’Allegato A.

È inoltre previsto l’aggiornamento della procedura “VerbaliWeb”, che consentirà di distinguere, nei verbali di accertamento, il recupero dei benefici normativi e contributivi in base alla tipologia di violazioni regolarizzabili, al fine di applicare correttamente il regime di mitigazione introdotto dal comma 1175-bis della legge n. 296/2006.

Con l’introduzione del comma 1175-bis, è previsto un regime di mitigazione del recupero dei benefici. Se il datore di lavoro regolarizza integralmente, nei termini indicati dagli organi di vigilanza, gli obblighi contributivi e assicurativi e le violazioni accertate, i benefici già fruiti non vengono recuperati.

La norma interviene anche sull’art. 116 della Legge n. 388/2000. In particolare, a fronte del pagamento dei contributi in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, o in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro il medesimo termine e a condizione che sia effettuato il pagamento della prima rata e che le rate successive siano corrisposte nella misura e nei termini accordati, le sanzioni civili sono ridotte del 50 per cento.

Per le violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici è comunque limitato, con un tetto massimo pari al doppio dell’importo della sanzione contestata, pur incidendo sull’intera azienda e su tutti i lavoratori.

Come detto sopra, la conservazione dei benefici è subordinata al pagamento integrale dei contributi entro trenta giorni dalla notifica del verbale o alla presentazione di una domanda di rateazione con pagamento regolare delle rate e delle sanzioni dovute. In caso di mancato pagamento, revoca della rateazione o pagamento parziale, si procede al recupero integrale dei benefici, anche se il datore di lavoro ha presentato ricorsi amministrativi o giudiziari.

La disciplina mira nel complesso a favorire la regolarizzazione e a prevenire effetti sproporzionati, evitando che violazioni di modesta entità comportino la perdita totale dei benefici.