Nuovi chiarimenti sulle modifiche alla disciplina dell'Irap
A cura della redazione

Con la circolare n. 22 del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) nelle disposizioni Irap.
Le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini Irap, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono, invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato.
Le imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile Irap anche in caso di personale somministrato. Questo però è possibile solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).
Il credito di imposta (pari al 10% dell’Irap lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l’impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti che hanno avuto per un periodo di tempo limitato nel corso dell’anno lavoratori alle proprie dipendenze.
Le quote di Tfr maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto dello stanziamento in bilancio. Anche i fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo. Nel caso in cui tali fondi abbiano generato, in passato, Irap deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 del Tuir.
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