Nuovi codici tributo in caso di errori nella fruizione del bonus di 80 euro
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9/03/2016 n.11E, ha reso noto che sono stati istituiti tre nuovi codici tributo che devono essere utilizzati dai sostituti d’imposta con il mod. F24 per versare soltanto una quota dell’importo richiesto con la comunicazione di irregolarità relativa al c.d. Bonus IRPEF di 80 euro.
In sostanza in seguito al controllo automatizzato eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600/1973, l’Agenzia delle entrate se ha evidenziato la presenza di errori nella fruizione del citato bonus, comunica le irregolarità accertate chiedendo il versamento delle somme dovute a titolo d’imposta, di interessi e di sanzione.
Per agevolare il versamento, l’Agenzia delle entrate ha istituito tre codici tributo con i quali il sostituto d’imposta può procedere al recupero delle somme dovute per la sola imposta (997B), per i soli interessi (998B) e per la sola sanzione (999B).
Nel modello F24, i codici vanno esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; inoltre, vanno riportati negli specifici campi il codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione.
Nel modello F24 Ep, i codici devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “sezione” va scritto “Erario” (valore F), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” vanno riportati, rispettivamente, il codice atto e l’anno di riferimento, entrambi reperibili dalla comunicazione.
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