Nuovi congedi parentali: aggiornata la procedura INPS
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, ha informato che è stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità”.
Come noto, l’art. 1, c. 219, della L. 199/2025 prevede, dal 1°.1.2026, per i genitori lavoratori dipendenti:
· l’elevazione dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 12 anni a 14 anni;
· in caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età
nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (cfr. gli art. 32, 34 e 36 del D.Lgs. 151/2001).
Per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31.12.2025, il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12 anni.
L’8.1.2026, è stata aggiornata la procedura INPS “Domande di maternità e paternità”; da tale data, i genitori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali della L. 199/2025.
Se tra il 1°.1.2026 e la data di aggiornamento della procedura INPS non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all’Istituto previdenziale, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra il 1°.1.2026 e la data di aggiornamento della procedura.
Ai fini istruttori, le sedi territoriali INPS devono quindi considerare, per la definizione delle relative istanze, l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati.
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