Nuovi ingressi di sostanze in Candidate List
A cura della redazione
n-esano e 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e i suoi Sali sono stati aggiunti in Candidate List
Cosa tratta?
Entrare nella Candidate List è un passaggio fondamentale nel percorso regolatorio di una sostanza chimica all’interno del regolamento REACH. Significa che quella sostanza è stata identificata come SVHC (Substance of Very High Concern) per le sue proprietà pericolose, e da quel momento scattano obblighi immediati per le aziende che la usano.
Quando una sostanza viene inserita nella Candidate List, non è ancora vietata, ma è classificata come estremamente preoccupante per motivi quali:
- cancerogenicità, mutagenicità o tossicità per la riproduzione (CMR),
- persistenza e bioaccumulabilità (PBT/vPvB),
- proprietà endocrine o altre proprietà di pari livello di preoccupazione.
L’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, aggiorna periodicamente l’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione, attualmente la Candidate List comprende 253 sostanze.
In data 4 febbraio 2026 sono state aggiunte due nuove sostanze in Candidate List:
- n-esano;
- 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e i suoi sali.
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Nome della sostanza |
Numero CE |
Numero CAS |
Motivo dell’inclusione |
Esempi di utilizzo |
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n-esano |
203-777-6 |
110-54-3 |
Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (articolo 57(f) – salute umana) |
Formulazione, lavorazione dei polimeri, rivestimenti e agenti pulenti |
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4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden] difenolo e i suoi sali |
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Tossico per la riproduzione (articolo 57c) |
Regolatore di processo e agente reticolante |
Cosa dice la legge?
- Regolamento (CE) n. 1907/2006: REACH
o Articolo 57 - Criteri per la definizione di una SVHC;
o Articolo 59 - Procedura di identificazione e inclusione in Candidate List;
o Articolo 33 - Obblighi di comunicazione lungo la catena di fornitura;
o Articolo 7(2) - Obbligo di notifica a ECHA;
o Allegato XIV - Autorizzazione.
- Direttiva 2008/98/CE: Waste Framework Directive - Obbligo SCIP
Indicazioni operative
Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e devono fornire a clienti e consumatori tutte le informazioni per un utilizzo sicuro.
L’inclusione in Candidate List comporta obblighi immediati e vincolanti, prima ancora che la sostanza venga eventualmente aggiunta all’Allegato XIV REACH (lista delle sostanze da autorizzare).
1. Obbligo di informare la catena di fornitura
Se un articolo contiene >0,1% in peso della sostanza SVHC, il fornitore deve:
- comunicare ai clienti come utilizzare l’articolo in sicurezza;
- fornire gratuitamente informazioni ai consumatori entro 45 giorni su richiesta.
2. Aggiornamento della SDS (Scheda di Sicurezza)
I fornitori di sostanze o miscele che contengono la nuova SVHC devono aggiornare la SDS e informare i clienti.
3. Obbligo di notifica a ECHA
Importatori e produttori devono notificare ECHA se:
- l’articolo contiene >0,1% della SVHC;
- il quantitativo immesso sul mercato supera 1 tonnellata/anno.
la notifica deve avvenire entro 6 mesi dall’inclusione.
4. Obbligo di notifica SCIP (Waste Framework Directive)
Se l’articolo contiene >0,1% di SVHC, serve una notifica nella banca dati SCIP, resa pubblica per la trasparenza verso i consumatori.
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