n-esano e 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e i suoi Sali sono stati aggiunti in Candidate List

 

Cosa tratta?

Entrare nella Candidate List è un passaggio fondamentale nel percorso regolatorio di una sostanza chimica all’interno del regolamento REACH. Significa che quella sostanza è stata identificata come SVHC (Substance of Very High Concern) per le sue proprietà pericolose, e da quel momento scattano obblighi immediati per le aziende che la usano.

Quando una sostanza viene inserita nella Candidate List, non è ancora vietata, ma è classificata come estremamente preoccupante per motivi quali:

  • cancerogenicità, mutagenicità o tossicità per la riproduzione (CMR),
  • persistenza e bioaccumulabilità (PBT/vPvB),
  • proprietà endocrine o altre proprietà di pari livello di preoccupazione.

L’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, aggiorna periodicamente l’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione, attualmente la Candidate List comprende 253 sostanze.

In data 4 febbraio 2026 sono state aggiunte due nuove sostanze in Candidate List:

  • n-esano;
  • 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e i suoi sali.

 

Nome della sostanza

Numero CE

Numero CAS

Motivo dell’inclusione

Esempi di utilizzo

n-esano

203-777-6

110-54-3

Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (articolo 57(f) – salute umana)

Formulazione, lavorazione dei polimeri, rivestimenti e agenti pulenti

4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden] difenolo e i suoi sali

 

 

Tossico per la riproduzione (articolo 57c)

Regolatore di processo e agente reticolante

 

Cosa dice la legge?

  • Regolamento (CE) n. 1907/2006: REACH

o   Articolo 57 - Criteri per la definizione di una SVHC;

o   Articolo 59 - Procedura di identificazione e inclusione in Candidate List;

o   Articolo 33 - Obblighi di comunicazione lungo la catena di fornitura;

o   Articolo 7(2) - Obbligo di notifica a ECHA;

o   Allegato XIV - Autorizzazione.

  • Direttiva 2008/98/CE: Waste Framework Directive - Obbligo SCIP

 

Indicazioni operative

Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e devono fornire a clienti e consumatori tutte le informazioni per un utilizzo sicuro.

L’inclusione in Candidate List comporta obblighi immediati e vincolanti, prima ancora che la sostanza venga eventualmente aggiunta all’Allegato XIV REACH (lista delle sostanze da autorizzare).

1. Obbligo di informare la catena di fornitura

Se un articolo contiene >0,1% in peso della sostanza SVHC, il fornitore deve:

  • comunicare ai clienti come utilizzare l’articolo in sicurezza;
  • fornire gratuitamente informazioni ai consumatori entro 45 giorni su richiesta.

2. Aggiornamento della SDS (Scheda di Sicurezza)

I fornitori di sostanze o miscele che contengono la nuova SVHC devono aggiornare la SDS e informare i clienti.

3. Obbligo di notifica a ECHA

Importatori e produttori devono notificare ECHA se:

  • l’articolo contiene >0,1% della SVHC;
  • il quantitativo immesso sul mercato supera 1 tonnellata/anno.

la notifica deve avvenire entro 6 mesi dall’inclusione.

4. Obbligo di notifica SCIP (Waste Framework Directive)

Se l’articolo contiene >0,1% di SVHC, serve una notifica nella banca dati SCIP, resa pubblica per la trasparenza verso i consumatori.