Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68-2026 è stata pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026 n. 34) che introduce, tra le altre, alcune disposizioni in materia di lavoro.

In particolare, per quanto si interesse, si segnala l’articolo 6, che disciplina il part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale.

La norma prevede che, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del d.l. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione.

La riduzione dell’orario di lavoro deve essere compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50%.

Al lavoratore che trasforma il rapporto sono riconosciuti:

  1. un esonero del 100% della quota dei contributi IVS a proprio carico nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile;
  2. l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro.

I benefici sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni.