Nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni per gli agricoli
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 2065 del 30 giugno 2025, ha comunicato che nel Cassetto Previdenziale del contribuente sono stati resi disponibili gli avvisi di tariffazione con i prospetti di calcolo della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi agricoli e dai Concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni con riferimento all’emissione 2025.
L’intervento dell’istituto previdenziale ruota intorno all’art. 30 del DL n. 19/2024 (L. 56/2025) che ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva (novità che hanno formato oggetto del Messaggio INPS n. 827/2025).
Adesso, tenuto conto della particolarità del calcolo e della riscossione dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli e dei Concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni, che avviene annualmente previa tariffazione da parte dell’INPS e tenuto conto del nuovo regime sanzionatorio, si è reso necessario procedere alla modifica dell’esposizione dei prospetti di calcolo anche per tali categorie di lavoratori, suddividendoli per anni di competenza.
L’INPS spiega che la nuova modalità di esposizione dei dati è stata introdotta per maggiore trasparenza nella lettura dei dati e per consentire ai contribuenti di usufruire del regime agevolato previsto dal nuovo sistema sanzionatorio.
Il pagamento del premio annuale relativo ai periodi considerati correnti, è compreso in un unico prospetto di calcolo (il pagamento rimane suddiviso in quattro rate con pagamento previsto alle consuete scadenze) che contiene la contribuzione dovuta per l’anno in corso e quella relativa all’anno precedente nel caso la domanda di iscrizione/variazione sia pervenuta nei termini previsti dalla norma (90 giorni dall’evento di iscrizione/variazione), ma oltre il momento della tariffazione annuale.
Invece, se l’istanza di nuova iscrizione o di variazione è pervenuta oltre il previsto termine di 90 giorni e se la detta presentazione è avvenuta successivamente al limite temporale utile per procedere alla tariffazione annuale, la contribuzione dovuta deve essere considerata tardiva (o scaduta) perché relativa ad un periodo di competenza la cui data di scadenza per il pagamento è spirata.
Detta contribuzione “scaduta” verrà esposta in separato prospetto che, oltre all’esposizione delle voci di calcolo relative alle varie aliquote contributive, presenta anche la voce “Sanzioni” che espone, qualora ne ricorrano i presupposti, un importo calcolato con il sistema sanzionatorio agevolato.
L’INPS evidenzia che il calcolo delle sanzioni è effettuato, ipotizzando che l’interessato effettui integralmente il pagamento della contribuzione dovuta alla scadenza del 16 luglio.
Infatti, per poter usufruire dell’eventuale regime agevolato delle sanzioni, la contribuzione dovuta sulla base di denuncia presentata tardivamente, ma in modo spontaneo, entro 12 mesi dall’evento oppure per contribuzione proveniente da accertamento d’ufficio o verbale, dovrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza fissata per il pagamento della prima rata della contribuzione corrente e, in tal caso, il calcolo sanzionatorio risulterà effettuato con il TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali.
Riguardo alle modalità di pagamento, in calce alla lettera ed ai prospetti di pagamento, sono presenti le indicazioni per procedere alla compilazione dei modelli F24.
Nel caso in cui il pagamento della contribuzione corrente sia effettuato tardivamente ma integralmente entro 120 giorni dalle scadenze fissate per ogni singola rata, sarà applicato il regime sanzionatorio pari al TUR fino al tetto massimo del 40% della contribuzione dovuta. Nel caso in cui il pagamento integrale di ogni singola rata venga effettuato oltre i 120 giorni dalle scadenze fissate, il TUR sarà maggiorato del 5,5% ed il calcolo effettuato fino al tetto massimo del 40%.
In entrambi i casi, saranno applicati gli interessi di mora se viene raggiunto il tetto massimo.
Per quanto riguarda il pagamento della contribuzione scaduta relativa a denunce trasmesse entro 12 mesi dall’evento, nel caso di pagamento integrale effettuato successivamente alla data del 16 luglio ma entro i successivi 60 giorni, le sanzioni saranno dovute al TUR maggiorato di 7,5 punti; se il pagamento integrale sarà effettuato oltre tale data, sulla contribuzione dovuta sarà applicato il regime sanzionatorio senza agevolazioni.
Nel caso di contribuzione scaduta dovuta a seguito di accertamento d’ufficio/verbale ispettivo notificati successivamente al 1° settembre 2024, il calcolo delle sanzioni è stato predisposto con la riduzione del 50% delle sanzioni civili (per omissione oppure, a seconda dei casi, per evasione) sull’ipotesi che il soggetto contribuente versi quanto l’intera somma dovuta alla data di scadenza della prima rata (adempimento assimilato, vista la specificità operativa della gestione, al pagamento integrale entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento).
Tenuto conto delle novità introdotte sul regime sanzionatorio, al fine di consentire al contribuente di usufruire delle agevolazioni previste in caso di presenza di contribuzione scaduta, è possibile presentare istanza di rateazione non appena gli avvisi di tariffazione saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale.
L’INPS, infine, ricorda che il regime sanzionatorio da applicare è determinato dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione e che è necessario che il pagamento mensile delle rate fissate dal piano di ammortamento sia regolarmente effettuato nei termini per non perdere il diritto ad usufruire delle sanzioni agevolate.
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