Obbligo di valutazione e vigilanza: il rigore della Cassazione sul ruolo del datore di lavoro
A cura della redazione
Con la sentenza n. 3336 del 28 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore delegato di una società appaltatrice, confermando la sua responsabilità penale per lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore somministrato, infortunatosi durante attività di pulizia del piazzale esterno. La decisione ribadisce un principio chiave: la valutazione dei rischi deve essere completa e specifica e la delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dal controllo sull’adeguatezza del DVR e sull’effettiva gestione dei rischi operativi.
Il fatto:
L’incidente è avvenuto nel dicembre 2021 presso lo stabilimento di una società logistica. Un operaio magazziniere, assunto con contratto di somministrazione, è stato investito da un carrello elevatore che effettuava una manovra di retromarcia durante le operazioni di pulizia del piazzale esterno. L'infortunio ha causato gravi lesioni al piede del lavoratore (oltre 40 giorni di prognosi). Dalle indagini è emerso che:
- Il conducente del muletto non era abilitato alla guida (privo di "patentino").
- L'area di manovra era priva di segnaletica e di delimitazione dei percorsi pedonali.
- L'operaio era stato adibito a mansioni di pulizia senza specifica formazione sui rischi di quell'area.
Il ricorso:
L'Amministratore Delegato della società ha impugnato la condanna sostenendo la propria estraneità ai fatti. La sua difesa si basava su due punti cardine:
- Delega di funzioni: era presente un delegato alla sicurezza (ex art. 16 D.Lgs. 81/08) e un’organizzazione strutturata con preposti e RSPP;
- Comportamento del preposto: secondo l'imputato, l'ordine di usare il muletto dato da un preposto a un lavoratore non abilitato costituiva una scelta estemporanea e imprevedibile, di cui l'AD non poteva rispondere.
Il giudizio della Cassazione:
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che:
- DVR carente: il documento di valutazione dei rischi, sottoscritto dal datore di lavoro, era del tutto generico riguardo alle operazioni di pulizia nel piazzale. Si limitava a rimandare alle "prescrizioni della ditta committente" senza analizzare i rischi reali (interferenze pedoni/mezzi).
- Obbligo non delegabile: ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Se il DVR è incompleto, il vertice aziendale risponde direttamente dell'evento.
- Vigilanza: il datore di lavoro ha il dovere di verificare l'adeguatezza del DVR redatto dai tecnici. Non può ignorare rischi "macroscopici" (come la mancanza di percorsi pedonali in un piazzale dove circolano mezzi pesanti).
Impatti e indicazioni operative:
Questa sentenza è un monito per i professionisti in ambito SSL e per i datori di lavoro. Ecco i punti su cui intervenire per evitare contestazioni analoghe:
- Specificità del DVR: ogni attività (comprese le pulizie o le manutenzioni saltuarie) deve avere una sua analisi del rischio e procedure operative dedicate
- Gestione della viabilità: in aree comuni o piazzali, la separazione fisica o temporale tra pedoni e mezzi meccanici è un obbligo di legge. Se non c'è segnaletica, il rischio è automaticamente in capo al datore di lavoro;
- Controllo delle abilitazioni: implementare sistemi di controllo (es. chiavi dei mezzi custodite, codici di avvio) per impedire l'uso di attrezzature pericolose a personale non formato/addestrato;
- Vigilanza di alto livello: la delega ex art. 16 non esonera il datore dall'obbligo di vigilanza sul delegato e sull'efficacia del modello organizzativo.
Conclusioni:
In sintesi, la Suprema Corte riafferma la centralità del ruolo datoriale: la delega ex art. 16 non esonera dalla responsabilità penale se il DVR risulta generico o incompleto. Poiché la valutazione di tutti i rischi è un obbligo indelegabile (art. 17), il vertice aziendale resta il garante ultimo dell'efficacia del sistema di prevenzione. La sentenza chiarisce che la sicurezza non si esaurisce nella nomina di figure competenti, ma richiede una vigilanza attiva sulla qualità dei documenti e sulla loro effettiva aderenza alle prassi operative di campo.
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