Omessa assegnazione di mansioni. L'onere probatorio è carico del datore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5454 del 6 marzo 2009, ha sancito il principio per cui, in caso di omessa assegnazione di mansioni da parte del datore di lavoro, il relativo onere probatorio non incombe sul lavoratore.
In base all'art. 2103 del Codice Civile, il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere direttivo, è tenuto a conformare la prestazione lavorativa del lavoratore, il quale ha diritto di svolgerla. Si tratta, per vero, di un'obbligazione strumentale che viene posta a carico del datore, sicché l'omessa assegnazione di mansioni configura un inadempimento in relazione al quale, ove il lavoratore, rimasto illegittimamente privo di mansioni, percorra le vie legali al fine di ottenere il risarcimento dei danni, nessun onere probatorio grava su quest'ultimo. Spetta, invece, al datore convenuto in giudizio prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della sua pretesa.
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