Omesso versamento IVA: la crisi di liquidata del datore non è causa di forza maggiore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con la sentenza n. 11035 del 13 marzo 2018, ha stabilito che la crisi di liquidita di un’impresa, ascrivile a crediti non riscossi, non può essere considerata come causa di forza maggiore che giustifichi il mancato versamento dell’IVA entro i termini di legge.
L’inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore soltanto quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
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