L'INAIL, con la nota 24/06/2009 n.6704, ha precisato che nel caso in cui venga accertato il mancato versamento dei premi da parte del datore di lavoro gli organi ispettivi non potranno utilizzare il certificato di variazione in luogo della diffida.
La precisazione nasce dal fatto che il Ministero del lavoro, con la nota 4913/2009, ha risolto definitivamente un contrasto interpretativo sorto tempo fa in merito alla prassi utilizzata dalle sedi INAIL per quantificare e per invitare i datori di lavoro al versamento delle somme dovute in caso di omissione dei premi assicurativi.
Infatti l'art. 16 DPR 1124/65 stabilisce che l'INAIL deve inviare al datore di lavoro con raccomandata AR la diffida contenente l'obbligo di regolarizzare la posizione versando il dovuto oppure di presentare ricorso alla DPL entro 5 giorni.
Diverse sedi INAIL hanno in questi anni sostituito la predetta diffida con un certificato di variazione con il quale veniva quantificato il premio da versare e si invitava il datore di lavoro al pagamento non facendo alcuna menzione del diritto al ricorso spettante al contribuente.  In questo modo le DPL hanno ritenuto inammissibili i ricorsi.
Adesso l'INAIL si è conformato anche all'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è diffida impugnabile l'atto informale con il quale si invita il datore di lavoro all'adempimento dell'obbligo assicurativo.