L'Agenzia delle entrate sul proprio sito internet nella sezione modulistica ha pubblicato la versione definitiva del mod. CUD 2010 approvato con il provvedimento 15/01/2010 e dei modelli 770/2010 ordinario e 770/2010 semplificato approvati entrambi con provvedimenti datati il 15 gennaio u.s..

La certificazione CUD 2010 contiene diverse novità sia legate all'evoluzione normativa sia legate a una diversa scelta operativa operata dall'Agenzia delle entrate, in particolare:
1) Nella parte A "dati generali" relativi al soggetto a cui si certificano i redditi, quest'anno viene richiesto di indicare (punto 9), la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005, (riforma della previdenza complementare)  relativamente ai lavoratori di prima occupazione (vale a dire successivamente al 1°-1-2007).
2) Nella parte B "dati fiscali", si trovano le seguenti novità:
a) Le istruzioni per la compilazione del punto 22 (secondo o unico acconto IRPEF trattenuto nell'anno) prevedono le modalità di segnalazione del differimento, in sede di saldo, di 20 punti percentuali dell'acconto IRPEF per il 2010, disposto dal D.L. 168/2009 (recepito nella finanziaria 2010) per i lavoratori in assistenza fiscale. In particolare, viene specificato che nel punto 22 deve essere indicato l'importo del secondo o unico acconto relativo all'Irpef effettivamente trattenuto. Qualora detto importo tenga conto della citata riduzione, il sostituto d'imposta sarà tenuto a darne specifica indicane nelle annotazioni utilizzando la dicitura corrispondente al nuovo codice  BQ;
b) sono stati istituiti (nella sezione altri dati) due nuovi punti (hanno sostituito le istruzioni dello scorso anno che prevedevano particolari indicazioni nelle annotazioni) relativi alle detrazioni d'imposta che possono aver generato un credito per il loro mancato utilizzo, credito rimborsato dal sostituto ma poi recuperato perché non dovuto, in particolare:
- il punto 38, nel quale occorre indicare l'ammontare del credito per famiglie numerose (detrazione d'imposta per 4 e più figli a carico, che non ha trovato capienza nell'imposta del lavoratore), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;
- il punto 44, nel quale occorre indicare l'ammontare del credito per canoni di locazione (detrazione d'imposta per canoni di locazione, art. 16 TUIR, richiesta dal lavoratore e che non ha trovato capienza nell'imposta del lavoratore stesso), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;
c) Vengono richieste due nuove informazioni riservate al "comparto sicurezza", vale a dire per certificare la riduzione dell'imposta e delle addizionali  sul trattamento economico accessorio, prevista dall'art. 4, c. 3, del D.L.  185/2008 (L. 2/2009), a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di redditi di lavoro dipendente non superiori  a ? 35.000 (anno di riferimento 2008). Detta riduzione è stabilita, in via sperimentale, in un importo massimo di ? 134.  In particolare occorre indicare: nel punto 50 la detrazione  fruita; nel punto 51 l'ammontare del trattamento economico accessorio erogato;
d) Per quanto riguarda le informazioni  relative a contributi concernenti la previdenza complementare dei lavoratori di prima occupazione, occorre segnalare:
- Al punto 54, l'importo complessivo dei contributi versati nel 2009 dal lavoratore di prima occupazione (successiva al 1'.1.2007) e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari;
- Al punto 55, l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno e negli anni precedenti;
e) nel punto 65  deve essere indicato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, dall'art. 1 del D. L.  185/2008 , L. 2/2009 (l'importo è stato richiesto dal lavoratore con l'apposito modulo istituito dall'Agenzia delle entrate e successivamente trasmesso dai sostituti d'imposta, o dagli intermediari abilitati, all'Agenzia delle entrate stessa); f) La sezione dello scorso anno denominata "somme erogate per prestazione di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni"  è stata, nella versione 2010, al fine di adeguarsi al nuovo dettato normativo che non prevede più la parziale detassazione (imposta sostitutiva del 10%) delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, denominata "somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro". Le informazioni da fornire sono le medesime dello scorso anno ma con riferimento ai soli emolumenti di produttività (rispetto allo scorso anno va però tenuto presente che sono cambiati sia il limite di detassazione - da ? 3000 a ? 6000 - sia la condizione reddituale dell'anno precedente che dà diritto al beneficio - da ? 30.000 a ? 35.000, quest'ultimo al lordo delle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva);
g) Sono state  riviste le istruzioni per la compilazione dei punti relativi alla maturazione del TFR, in particolare il TFR dovrà essere frazionato nel seguente modo:
- punto 132: ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari;
- punto 133: ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo tesoreria INPS, al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive;
- punto 134: ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari;
- punto 135: ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari;
o punto 136: ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.
h) Nella sezione annotazioni sono presenti le seguenti novità: L'obbligo di indicare i dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni, in particolare, per ogni familiare dove essere indicato (utilizzando il nuovo codice BO): il grado di parentela (indicando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C". Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge;
I) sono stati istituiti anche i seguenti nuovi codici:
- codice BR, per indicare se le ritenute derivanti dall'assistenza fiscale sono state sospese per eventi eccezionali, in particolare occorrerà indicare: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...);
- codice BB, per indicare il saldo 2009 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;
- codice BN, per indicare l'acconto 2010 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;
- Codice BP, per indicare l'Addizionale regionale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (.); acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (.); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (.).
Nessuna modifica è intervenuta invece nelle sezione dati previdenziali INPS, INPDAP e IPOST, tranne per quest'ultimo che nella sezione contributi sospesi è stata aggiunta la casella "anno 2009".

Anche nel modello di dichiarazione 770 semplificato e nelle relative istruzioni per la compilazione sono presenti (oltre alle nuove informazioni già evidenziate per la compilazione del CUD) alcune novità, rispetto alla dichiarazione 2009, che tengono conto sia dell'evoluzione normativa in materia di imposte e contributi sia delle diverse esigenze rilevate dall'Agenzia delle entrate nel trattare dati già consolidati, in particolare:
a) Nel frontespizio, sezione "dati relativi al rappresentate firmatario della dichiarazione", lo spazio alla residenza anagrafica  del soggetto firmatario della dichiarazione è stato strutturato per poter recepire anche le residenze straniere;
b) Nel prospetto "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale" si evidenziano le seguenti nuove richieste di informazioni:
- Parte B, "dati per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi": sono presenti 4 nuovi punti riservati all'assistenza fiscale sospesa, da compilare qualora gli importi non trattenuti (saldo IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale saldo e acconto) siano la conseguenza della sospensione avvenuta per eventi eccezionali;
- Parte B, "trattamenti di fine rapporto": nella sezione riservata alle indennità equipollenti ed altre indennità viene richiesto anche di indicare il titolo dell'erogazione (anticipazione, saldo, acconto) dell'indennità equipollente erogata nel 2009;
- Parte B "dati relativi al coniuge e ai familiari a carico": non viene più richiesto l'anno d'imposta cui si riferisce la compilazione;
c) Nel prospetto "comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi"  è presente una nuova sezione denominata "redditi erogati da altri soggetti", nella quale occorre indicare l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e certificato dal sostituto d'imposta dichiarante (è un di cui dell'imponibile del punto 24) e il dettaglio dei redditi erogati da ciascun altro soggetto sostituto d'imposta (codice fiscale, imponibile, ritenute a titolo d'acconto e a titolo d'imposta, ritenute sospese, addizionale regionale a titolo d'acconto e a titolo d'imposta e addizionale regionale sospesa);
d)Nel prospetto SS "dati riassuntivi" è presente una nuova sezione denominata " importi non prelevati a seguito di operazioni societarie straordinarie che deve essere compilata da parte del sostituto d'imposta cedente (occorrerà indicare gli importi non prelevati: per assistenza fiscale: addizionale regionale all'IRPEF, saldo e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF; saldo e primo acconto IRPEF, acconti  a tassazione separata e secondo acconto IRPEF)
e) Nel prospetto SV "trattenute di addizionali comunali all'IRPEF", in caso di operazioni societarie straordinarie, non viene più richiesto, al cedente, di fornire il dettaglio delle residue rate delle addizionali comunali non trattenute per effetto del passaggio dei dipendenti al cessionario (i predetti dati sono confluiti nel quadro SS);
f) Nel prospetto SX "riepilogo dei crediti e delle compensazioni", in corrispondenza del rigo SX1, è stata aggiunta una nuova colonna denominata "credito di cui al D.L. 168/2009", nel quale occorre indicare l'importo del credito derivante dalla restituzione, al lavoratore in assistenza fiscale, dell'ammontare corrispondente a 20 punti percentuali dell'acconto IRPEF 2009 (importo differito, secondo quanto disposto dal citato D.L. 168/2009 e dalla legge finanziaria 2010, in sede di saldo).