Il pagamento del costo della ricongiunzione dei contributi da un ente previdenziale all'altro da parte dei liberi professionisti può essere effettuato anche ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto che per il 2026 è pari all'1,4%.

L'Inps con la circolare del 28 gennaio 2026 n. 5 ha comunicato il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per il 2025 e nel contempo allega i prospetti sui valori delle rate in funzione del numero di mesi autorizzati, nonché le tabelle per determinare il debito residuo.

Per la legge 45/1990 l’onere della ricongiunzione all’Inps dei contributi accreditati presso una Cassa di previdenza per professionisti e viceversa è soggetto ad un costo differenziato a seconda che i contributi stessi si riferiscano a periodi valutabili col sistema retributivo oppure a periodi valutabili col metodo di calcolo contributivo. Onere che nel primo caso è basato sull’applicazione della cosiddetta riserva matematica e nel secondo caso con il calcolo a percentuale. Il valore dei contributi ricongiunti ad un’altra gestione che può essere anche da Cassa a Cassa, va accresciuto del tasso composto annuo del 4,5%. Questo onere può essere pagato interamente o ratealmente. Nel caso dei professionisti l'onere è interamente a suo carico.

Il versamento rateizzato, su domanda, è ammesso in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti (art. 2 legge 45/1990).

Il debito residuo, se la decorrenza della pensione interviene durante la fase di rateazione, può essere recuperato anch'esso ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate previste (art. 2, legge n. 45/1990).

Ciò premesso, l’Inps, mediante la circolare n. 5/2026, ha quantificato l’ammontare della rata costante posticipata per ammortizzare un capitale unitario da 2 a 120 mensilità, individuando poi l’ammontare del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito. L’importo della rata si determina moltiplicando la misura del debito da rateizzare per il coefficiente mensile indicato nella Tabella allegata alla citata circolare, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse per ammortizzare il debito.