La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5707 del 10 marzo 2009, ha stabilito che la deroga da parte della contrattazione collettiva al principio di onnicomprensività del TFR deve essere espressa in modo chiaro ed univoco.
Nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto devono essere incluse tutte le somme corrisposte in costanza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con la sola esclusione dei rimborsi spese. L'onnicomprensività del TFR costituisce la regola stabilita ex lege, alla quale è possibile derogare da parte dei contratti collettivi a condizione che ciò sia fatto in modo chiaro ed univoco, non indiretto. La deroga, prosegue la Suprema Corte, è ammessa, infatti, solo laddove vengano indicati, con estrema chiarezza e precisione, quali compensi debbano essere esclusi dalla suindicata base di calcolo.