Operativo lo sgravio per le navi iscritte nel Registro internazionale
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 129 del 25 settembre 2025, ha fornito istruzioni sull’esonero contributivo previsto a favore delle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate (art. 6, d.l. n. 457/1997).
Con la decisione C(2025) 2666 final del 7 maggio 2025 (SA.111368), la Commissione europea ha infatti autorizzato la reintroduzione del regime di aiuto a favore del Registro internazionale.
Contributi oggetto di esonero
La misura dell’esonero è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare.
In particolare, sono soggette all’esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi:
- IVS = 33,00%
- NASpI = 1,31% (compreso il contributo addizionale dell’1,40% per il tempo determinato e lo 0,50% per i rinnovi)
- Contr. art. 25 L. 854/78 = 0,30%
- Fondo di garanzia TFR (L. 297/82) = 0,20%
- Malattia = 2,22%
- Maternità = 0,46%
- Ex CUAF = 0,68%
Ambito di applicazione
La circolare individua le navi ammissibili alle agevolazioni contributive e le condizioni di accesso ai benefici contributivi. Al sussistere dei presupposti, l’esonero si applica ai contributi obbligatori dovuti per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE o battenti bandiera dei medesimi stati, sempre che sussista l’obbligo del versamento degli stessi secondo il regime assicurativo italiano.
Per la fruizione dell’esonero, le imprese di navigazione, sia residenti che non residenti, devono chiedere on line l’assegnazione della matricola contributiva. Le posizioni aperte sono contraddistinte dal CSC 1.15.02 senza il c.a. “2N”. L’INPS attribuisce alla posizione contributiva della nave il c.a. “8Z”.
Compilazione UniEmens
Il documento di prassi indica anche le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens. I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”. In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
I lavoratori devono essere esposti nelle denunce Uniemens con uno dei seguenti codici “Tipo lavoratore”:
- “PM”, avente il significato di “Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n.413 (Previdenza Marinara) – PERSONALE DI COPERTA”;
- “P1”, avente il significato di “Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n.413 PERSONALE DI MACCHINA e STAZIONE RADIOTELEGRAFICA”;
- “EM”, avente il significato di “Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro”.
Per esporre il beneficio dal periodo di competenza ottobre 2025, devono essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il nuovo valore “EMIM”, avente il significato di “Esonero marittimi imbarcati su navi annotate nell’elenco di cui all’art.6 - ter DL n.457/97”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita il valore “N”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’Anno/Mese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “BaseRif” deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Il recupero degli arretrati può essere effettuato con i flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2025.
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