Opzione parziale e regime fiscale per le stock option
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 07/11/2007, n. 316, ha precisato che l'esercizio frazionato in tempi diversi dei diritti di opzione previsti dal piano di stock option che possa determinare, per alcune tranche, il mancato rispetto del vesting period triennale, non pregiudica la possibilità di applicare i benefici fiscali sulle successive tranche che invece rispettano le condizioni previste dall'art. 51, comma 2, lettera g-bis)del Tuir.
Più precisamente l'Agenzia, nel riepilogare le nuove disposizioni che regolano l'agevolazione fiscale in materia di stock option ha fornito la seguente risposta:
- I piani di stock option dell'azienda istante sono in linea con le nuove disposizioni;
- Le opzioni esercitate anticipatamente (mancato rispetto del vesting period triennale) escludono le stesse dal beneficio fiscale, conseguentemente la plusvalenza derivante dalla vendita delle azioni ricevute rappresenta a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente;
- Le opzioni successivamente esercitate nel rispetto del "vesting period" triennale potranno godere, se risulteranno rispettate anche le altre condizioni previste dalla legge, dell'agevolazione fiscale (vale a dire che la plusvalenza non concorrerà a determinare reddito di lavoro dipendente ma sarà interessata dal capital gain);
- Il fatto che alcuni beneficiari del piano esercitino l'opzione anticipata non condiziona l'applicazione del regime fiscale agevolato per gli altri destinatari dei piani che rispettano le condizioni previste dall'art. 51 del TUIR.
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