L'INAIL, con la nota del 15 gennaio 2010, ha reso noto che le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, devono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa entro il 31 gennaio 2010.
L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività (art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe) riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:
- 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
- 10% per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).
L'Azienda deve presentare o spedire all'INAIL, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall'INAIL (mod. OT24). La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente.