L’INAIL, con la circolare 25/02/2011 n.17, facendo seguito al DM 3/12/2010 che ha stabilito nuove percentuali dell’oscillazione per prevenzione dei premi assicurativi, ha ricordato che le istanze devono essere presentate entro il 28 febbraio utilizzando per il solo anno 2011 la vecchia modulistica disponibile sul sito internet www.inail.it .
Dal 2012 in poi invece le aziende dovranno utilizzare il nuovo modello attualmente allo studio che terrà conto delle novità introdotte dal predetto decreto ministeriale, che consistono essenzialmente in una nuova articolazione delle percentuali di sconto.
Infatti è previsto uno sconto del 30% per le aziende con un numero di lavoratori-anno fino a 10, del 23% per quelle con un numero di lavoratori-anno da 11 a 50, del 18% da 51 a 100 L-A; del 15% da 101 a 200 L-A, 12% da 201 a 500 L-A e 7% per quello con oltre 500 L-A.
La nuova riarticolazione delle percentuali è diretta a superare le criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione della normativa in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed in particolare delle PMI alla riduzione.
La misura della riduzione applicabile deve essere individuata per singola voce, sulla base del numero di lavoratori-anno relativi alla voce stessa. Nel caso di P.A.T. a più voci, quindi, la determinazione deve essere effettuata separatamente per ognuna delle voci inserite all'interno della P.A.T., considerando soltanto il numero di lavoratori-anno relativi a ciascuna voce. A titolo esemplificativo, è pertanto possibile che la medesima Azienda abbia diritto ad una riduzione in misura pari al 30% per una voce con numero di lavoratori anno fino a 10 ed in misura pari al 7% per una voce con numero di lavoratori-anno superiore a 500. Nel caso di posizioni assicurative migrate con tasso ponderato, il numero dei lavoratori –anno è ovviamente quello relativo alla P.A.T.
La domanda può essere presentata da tutte le aziende che al 31 dicembre dell’anno solare precedente quello cui si riferisce la domanda siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro.
E’ inoltre necessario che la medesima azienda abbia effettuato nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
Il termine di presentazione è stato differito dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno. La domanda va inviata alla sede INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente.
Se l’INAIL accerta irregolarità contributive o assicurative invita l’azienda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.
In merito alle regolarità assicurative, spiega l’INAIL, ai fini della riduzione rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato, ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza dello stesso nonché la sede dell’azienda.