Osservazioni di Confindustria sui lavoratori neocomunitari
A cura della redazione
Confindustria, recentemente ha fornito osservazioni in merito all'ingresso in Italia per motivi di lavoro nel periodo transitorio dei cittadini provenineti dai Paesi entrati a far parte della UE dal 1° maggio 2004(circolari del 28 e 30 aprile 2004 nn. 17969 e 17973 e nota del 4/05/2004).
Tra le osservazioni di particolare rilevo (il resto non è altro che un riepilogo delle istruzioni dettate dal Ministero del lavoro con la circolare 14/2004) si segnalano le seguenti:
Tra i soggetti che non sono soggetti ad alcuna condizione limitativa vi rientrano: i cittadini comunitari occupati legalmente in Italia alal data di adesione e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi; i cittadini neocomunitari che hanno svolto attività lavorativa in Italia dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiroe a 12 mesi e il coniuge e i figli minori di anni 21 o a carico legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore neocomunitario ammesso nel mercato italiano per un periodo ininterrotto di 12 mesi al momento dell'adesione. Sono inoltre esclusi dalle quote di ingresso i soggetti dell'art. 27 T.U. sull'immigrazione. In quest'ultimo caso ricorda Confindustria la richiesta di autorizzazione andrà presentata alla DPL in altri casi al Ministero del lavoro, Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo.
Inoltre Confindustria richiamando le istruzioni ministeriali critica il passaggio in cui il ministero del lavoro precisa che il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assunzione, le variazioni e la cessazione del rapporto, oltre che al Centro per l'impiego e all'INAIL, anche all'INPS.
Infatti Confindustria sostiene che nei confronti dell'INPS non sussite alcun obbligo di comunicazione a meno che non vi sia stata una variazione relativa alal sede di lavoro originariamente comunicata.