Il pagamento delle sanzioni civili non è richiesto ai fini della rottamazione delle cartelle
A cura della redazione

L’INAIL, con la nota 28/02/2017, in merito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ha precisato che il pagamento delle sanzioni civili non è richiesto ai fini della definizione agevolata.
Invece rientrano nell’ambito delle somme dovute ai fini della rottamazione gli interessi compresi nei carichi affidati agli agenti della riscossione che maturano dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.
In merito alla regolarità contributiva, l’Istituto assicurativo, richiamando la precisazione dell’INL fornita con la nota prot. 122 del 9/01/2017, ha chiarito che non sarà considerato regolare un soggetto giuridico in seguito alla mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’agente della riscossione.
Pertanto l’INAIL attesterà la regolarità contributiva solo dopo che i soggetti aderenti alla definizione agevolata hanno pagato la prima rata.
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